Forum – Nuove Edizioni Bohémien – Edizione Speciale Marzo 2014
A cura dii Carla Maria Puglisi
La legge offre vari strumenti di tutela nell’ambito del diritto di famiglia, proprio per fronteggiare simili situazioni; si tratta delle norme in tema di esecuzione, sequestro ovvero ordine di pagamento al terzo ex art. 156 c.c.
D: Egregio Avvocato, sono una donna di 52 anni. Sono stata sposata per 23 anni, e ho 4 figli. Di recente, ho chiesto la separazione da mio marito per incompatibilità di caratteri e, comunque, perché lui non si occupava più della nostra famiglia. Il Tribunale ha emesso un provvedimento con cui ha stabilito a carico del mio ex marito, a titolo di mantenimento per i miei 2 figli, ancora minorenni, il pagamento di una somma mensile. Nonostante tale ordine di pagamento, mio marito ad oggi non mi ha corrisposto nulla. Cosa posso fare per costringerlo ad occuparsi economicamente dei miei due figli? Io lavoro ma non sono in grado di fronteggiare da sola tutte le spese necessarie. Grazie per l’interessamento.
R: Il caso da Lei prospettato è più frequente di quanto si possa immaginare. Ed invero, nonostante un provvedimento giurisdizionale che disponga a carico di un coniuge, a titolo di mantenimento dei figli, il versamento mensile di una certa somma, si verifica spesso che venga del tutto o in parte disatteso. Ovviamente la legge offre vari strumenti di tutela nell’ambito del diritto di famiglia, proprio per fronteggiare simili situazioni; si tratta delle norme in tema di esecuzione, sequestro ovvero ordine di pagamento al terzo ex art. 156 c.c. In particolare, tale norma dispone che, in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. Il sequestro speciale ex art. 156 c.c. della somma dovuta, presuppone già l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale, sia esso provvisorio o definitivo, rimasto inadempiuto, come nella fattispecie prospettata. L’art. 156 c.c., consente, poi, all’avente diritto all’assegno di mantenimento, di ottenere l’effettivo soddisfo attraverso un meccanismo di prelievo alla fonte. Più specificatamente, si tratta di una forma di cessione coattiva del credito, ossia di una cessione in favore del beneficiario dell’assegno di mantenimento, dei crediti vantati dall’onerato nei confronti del suo datore di lavoro, operata in forza di un provvedimento giudiziale. Si ritiene, infine, ammissibile il cumulo dell’ordine di pagamento con la misura del sequestro speciale ove il primo non appaia sufficiente ad assicurare l’esatto adempimento dell’obbligazione.
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