ATTUALITÀ
A cura di Antonino Leotta
Il Codice di Diritto canonico redatto nel 1917 recitava così agli articoli 949 e 950: “ordini maggiori o sacri sono il sacerdozio, il diaconato e il suddiaconato. Gli ordini minori: l’accolitato, l’esorcistato, il lettorato e l’ostiariato. Le parole ordinare, ordine, ordinazione, oltre la consacrazione episcopale, comprendono gli ordini tutti e la stessa tonsura se non consti altrimenti”.
Il nuovo Codice, nato dopo gli indirizzi del Vaticano 2°, venne promulgato da Papa Giovanni Paolo 2° il 25 gennaio 1983. A proposito di ordini sacri, vennero apportate delle modifiche. Trascrivo alcuni articoli:
“Canone 230 § 1 – I laici di sesso maschile che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assun...
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